Definizione e tipizzazione degli NPL

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I non performing loans sono attività che non riescono più a ripagare il capitale e gli interessi dovuti ai creditori. Si tratta in pratica di crediti per i quali la riscossione è incerta sia in termini di rispetto della scadenza che per ammontare dell’esposizione. Tale tipologia di asset nel linguaggio bancario sono chiamati anche crediti deteriorati e si distinguono in varie fasi di stato del rapporto fra le quali le più importanti sono gli incagli e le sofferenze. Per la banca, la qualità del portafoglio crediti è importantissima perché influenza molti aspetti della sua normale gestione, in particolare il patrimonio di vigilanza.

Per sorvegliare il rischio a livello sistemico la Banca d’Italia ha creato la Centrale dei Rischi, un archivio nel quale confluiscono le posizioni debitorie di ogni soggetto nei confronti di tutti gli intermediari, permettendo per ogni debitore il calcolo della posizione globale di rischio e consentendo ai singoli intermediari di controllare la solvibilità dei clienti. La Banca d’Italia segue costantemente l’evoluzione del rischio di credito e delle politiche di accantonamento delle banche. Verifiche sulla qualità degli attivi (AQR) vengono condotte con regolarità nell’ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP), allo scopo di valutare il livello attuale e prospettico dell’esposizione al rischio di credito di ciascun intermediario vigilato.

Le posizioni debitorie deteriorate quindi non vengono considerate tutte allo stesso modo.

Tipologia più “lieve” di credito deteriorato è rappresentata dalle esposizioni scadute e/o sconfinanti: si tratta in genere di esposizioni che non risultano inquadrabili nelle categorie precedenti e risultano non onorate da massimo 180 giorni. Lo sconfino/insoluto al di sotto dei trenta giorni è definito in “periodo di grazia”, non viene di solito segnalato e può essere tollerato molto facilmente. Tra i trenta e i novanta giorni invece avviene la segnalazione in CR dello sconfino/insoluto ma lo stato del rapporto con la banca non cambierà. Tra i novanta e i centottanta giorni lo stato del rapporto sarà classificato come esposizione scaduta/sconfinata.

Gli incagli invece sono delle esposizioni nei confronti di soggetti in situazione di difficoltà obiettiva, ma temporanea. A differenza delle successive sofferenze pertanto gli incagli rappresentano dei crediti che in un congruo periodo di tempo si suppongono recuperabili. In una scala del rischio dunque si pongono un gradino al di sotto delle sofferenze e richiedono pertanto accantonamenti inferiori nelle riserve contro il rischio. L’incaglio interviene nei seguenti casi:

  • In presenza di notifica del pignoramento nei mutui ipotecari per acquisto di civile abitazione;
  • Inadempimenti continuati per almeno 150 giorni per crediti al consumo con durata originaria minore di tre anni, per almeno 180 giorni per crediti al consumo con durata originaria maggiore di tre anni, per almeno 270 giorni in tutti gli altri casi. Inoltre, il rapporto tra la somma di tutte le linee scadute e la somma di tutti gli affidamenti deve essere maggiore del 10 per cento per essere considerati tali.

Un altro genere di crediti deteriorati è costituito dalle esposizioni ristrutturate (definizione in parte assimilabile a quella dei forborne credits dell’EBA – European Banking Authority). Si tratta in genere di esposizioni che una banca (da sola o in pool) modifica cambiando le condizioni contrattuali e subendo una perdita. Il cambiamento è dettato da un deterioramento delle condizioni finanziarie del debitore e può risolversi, per esempio, in un riscadenziamento del debito.  Nel caso in cui, una volta effettuata la ristrutturazione, il debitore dovesse risultare insolvente per più di 30 giorni, la banca può variare lo stato del rapporto direttamente a “sofferenza”. I requisiti per la segnalazione, oltre alle modifiche contrattuali, sono:

  • precedente status di incaglio o di credito deteriorato;
  • situazione in cui si intervenga con un pool di banche nonostante la situazione in bonis su uno o più istituti;
  • caso in cui la ristrutturazione causi una perdita alla banca nei casi di status in bonis o di inadempimento minore di 180 giorni (l’inadempimento deve comunque derivare da un deterioramento della situazione economica-finanziaria del cliente) .

Per quanto riguarda le sofferenze, Banca d’Italia le definisce come «crediti la cui riscossione non è certa da parte degli intermediari che hanno erogato i finanziamenti perché i soggetti debitori risultano in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni equiparabili». Le banche e gli intermediari finanziari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (ad esempio i garanti) la prima volta che esso venga segnalato a “sofferenza”, oltre alla contestuale comunicazione di revoca degli affidamenti posti in essere. Si prescinde, pertanto, dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. La classificazione di un credito tra quelli in sofferenza implica una valutazione da parte dell’intermediario della situazione finanziaria del cliente che equipari il soggetto a uno stato di insolvenza. La sofferenza non va confusa con un semplice ritardo del cliente nei pagamenti all’intermediario, in quanto il ritardo nei pagamenti non è una condizione sufficiente per la segnalazione a “sofferenza” alla Centrale dei Rischi  di Banca d’Italia o per l’iscrizione nel bilancio dell’intermediario finanziario. La segnalazione è frutto invece di un’attenta valutazione della posizione complessiva del cliente.

Lo stadio terminale di tale processo discendente è rappresentato dal passaggio a “perdita”. La banca in questo caso delibera definitivamente l’abbattimento del credito conseguentemente alla non esigibilità dello stesso. Si può trattare di un passaggio obbligato da fattori esterni (la chiusura di un procedimento giudiziale che ha soddisfatto solo parzialmente il credito) oppure derivante da scelte più soggettive (accettazione di una proposta di saldo e stralcio). Il concetto più importante da sottolineare è che, una volta passata la posizione a perdita, l’intera posizione con la banca, dal mese successivo, non comparirà più presso la Centrale Rischi. Tale fenomeno non “libera” il soggetto segnalato dal peso delle segnalazioni in quanto a sistema risulterà sempre prima la segnalazione di sofferenza e poi quella di sofferenza/credito passato a perdita. Solo dopo 36 mesi dalla chiusura della posizione il debitore avrà la certezza che il sistema non comprenderà più tali segnalazioni (e questo non perché si sanino automaticamente o scompaiano del tutto, ma solo perché gli intermediari finanziari non potranno più consultarne i dati).

Dopo questa breve analisi, emerge la forte importanza attribuita in in sede regolamentare alla “continuità” dello stato problematico. In linea di massima il valore soglia oltre al quale lo stato del rapporto assume una conformazione effettivamente deteriorata è rappresentato dai 90 giorni. Anche la tipologia di esposizione influisce direttamente sulla gravità della posizione deteriorata; sconfinare o andare in insoluto su una linea a revoca assume un’importanza minore rispetto al non pagare le rate di un mutuo, un leasing o un finanziamento, avendo un margine di tolleranza degli sconfini maggiore rispetto agli inadempienti su una linea con un piano di rientro programmato.

Le definizioni di credito deteriorato (non performing loan, NPL) in ambito UE sono molto eterogenee, e quella adottata dalle banche italiane risulta particolarmente ampia. In particolare, negli ultimi anni gli istituti di credito italiani hanno richiesto maggiori garanzie e ridotto il rapporto tra credito erogato e valore della garanzia (loan to value ratio, LTV). Se si applicasse alle banche italiane la definizione di credito deteriorato adottata da primarie banche europee, che esclude le posizioni interamente garantite, il tasso di copertura del sistema bancario italiano risulterebbe molto più alto.

Di Stefano Angelino

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